Regolamento dei Patrocini dell’Istituto
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’istituto il 16 gennaio 1971 in Napoli.
Art. 1
L’Istituto Italiano dei Castelli può accordare il proprio patrocinio ad iniziative culturali di tema castellano secondo le norme del presente regolamento.
Art. 2
È essenziale per la concessione del patrocinio dell’Istituto che l’iniziativa sia culturalmente seria, raggiunga un numero apprezzabile di persone e non sia nemmeno indirettamente strumento di pubblicità commerciale, di propaganda politica o di interessi privati.
Art. 3
Il patrocinio viene concesso di regola a tempo determinato, per la durata di manifestazioni, convegni, mostre, lavori ed altro. Nel caso di patrocinio concesso a tempo indeterminato, ad iniziative non destinate ad esaurirsi entro una certa data, l’Istituto ha diritto di verificare la continua presidenza delle condizioni coi il patrocinio è subordinato e di ritirarlo senza preavviso ove constati che tali condizioni sono venute anche parzialmente meno.
Art. 4
Il patrocinio a pubblicazioni ed opere a stampa viene concesso per la prima edizione, e dovrà essere menzionato in modo visibile sulle opere stesse.
Art. 5
La concessione del patrocinio è riservata alla competenza del presidente, che potrà delegare caso per caso un componente del consiglio direttivo. Il presidente, sentiti il presidente della sezione e ove occorra il comitato esecutivo e/o la commissione restauri, comunica all’interessato la concessione del patrocinio determinandone condizioni e durata.
Art. 6
Nel caso di patrocinio richiesto per pubblicazione ed opere a stampa, il presidente potrà sottoporre l’opera all’esame di tre o cinque consiglieri e avvalersi della consulenza dei presidenti delle commissioni interessate o di altri esperti. Una copia dell’opera deve essere conservata presso la segreteria generale dell’Istituto.
Art. 7
Del patrocinio concesso a termini del presente regolamento, la persona interessata deve dare pubblica notizia o menzione in modo appropriato.