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Regolamento del Consiglio Scientifico

Istituto Italiano dei Castelli Onlus
Regolamento del Consiglio Scientifico
Approvato dal CXXVIII Consiglio Scientifico, Roma 18/04/2015
Approvato dal CXXXVII Consiglio Direttivo, Roma 19/04/2015


Preambolo
Il Consiglio Scientifico è l’organo di studio responsabile delle iniziative culturali e scientifiche dell’Istituto Italiano Castelli ONLUS (IIC). Chi ne fa parte è chiamato, come socio dell’Istituto che rappresenta e per il quale opera, a sostenerne le posizioni e il prestigio operando altresì fattivamente per gli obiettivi statutari e i programmi dell’Istituto stesso.

Art. 1 – Denominazione e scopi
In seno all’Istituto Italiano dei Castelli ONLUS (IIC) è costituito il Consiglio Scientifico (CS) dello stesso, quale organo di studio e di indirizzo culturale dell’Istituto.

Art. 2 – Compiti e attività
Il Consiglio Scientifico svolge la sua attività conformemente agli obiettivi e ai programmi dell’Istituto Italiano dei Castelli come definiti dall’art.1 dello Statuto, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali. Le attività possono essere quindi di diversa natura in coerenza con gli obiettivi dell’Istituto e possono riguardare, fra le altre, la promozione e redazione di studi, il censimento delle fortificazioni, la redazione di documenti d’indirizzo culturale, la promozione e l’organizzazione di corsi, mostre e convegni di studio.
Compiti specifici del Consiglio Scientifico sono:
– individuare e promuovere gli indirizzi culturali per le attività scientifiche dell’Istituto;
– predisporre un piano triennale delle attività scientifiche, corredato da previsione di spesa, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo. Il piano potrà essere aggiornato  annualmente in base alle necessità;
– valutare le proposte per l’assegnazione delle targhe di riconoscimento con le modalità definite in base al relativo regolamento;
– collaborare alla redazione del bando per il premio di laurea dell’Istituto e proporre i componenti della giuria;
– nominare commissioni per lo studio di problemi particolari;
– contribuire allo studio di specifici temi richiesti da parte del Consiglio Direttivo anche a seguito di istanze proposte dai diversi organi dell’Istituto Italiano dei Castelli o dalle Sezioni dello stesso.
– collaborare in qualità di comitato scientifico alle pubblicazioni dell’Istituto Italiano dei Castelli ed in particolare a Castellum e Castella ed ai contenuti del sito internet.

Art. 3 – Composizione e struttura
I membri del Consiglio Scientifico si articolano in ordinari, onorari e corrispondenti.
I membri del Consiglio Scientifico non possono rivestire contemporaneamente la carica di membro eletto nel Consiglio Direttivo nazionale.
Nel caso che un consigliere scientifico venga eletto nel Consiglio Direttivo nazionale, dovrà optare per una delle due cariche. Non sottostanno a tale obbligo i membri del Consiglio Scientifico che ricoprono la carica di presidente di sezione, in quanto membri di diritto del Consiglio Direttivo.
3.1 Membri ordinari
Il Consiglio Scientifico è costituito da un numero di membri ordinari non inferiore a 11 e non superiore a 35, compreso il presidente dell’Istituto, il presidente del Consiglio Scientifico, tre vicepresidenti ed il segretario. Tutti i membri devono essere soci dell’Istituto ed essere regolarmente iscritti alle rispettive sezioni da almeno tre anni.
Le candidature per i nuovi membri ordinari possono essere segnalate al Consiglio Scientifico dai membri del Consiglio Scientifico, del Consiglio Direttivo e dai presidenti di sezione. Il presidente del Consiglio Scientifico contatterà in seguito il presidente della sezione di provenienza del candidato e incaricherà un consigliere scientifico di presentare i candidati al Consiglio Scientifico.
Le proposte, accompagnate dal curriculum vitae del candidato, dovranno essere indirizzate al presidente del Consiglio Scientifico che le trasmetterà a tutti i consiglieri. Nel successivo Consiglio Scientifico i candidati verranno presentati e si voterà a maggioranza dei 2/3 dei presenti la nomina dei nuovi membri, che dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
Al compimento del settantesimo anno d’età i membri ordinari diventano membri onorari.
3.2 Membri onorari
I membri ordinari che hanno raggiunto i settant’anni d’età diventano membri d’onore. Questi sono soprannumerari e non hanno obbligo di presenza alle riunioni ma hanno diritto di voto se presenti.
I membri onorari possono essere chiamati, con le stesse procedure di cui al successivo art. 6, a reggere cariche, e possono partecipare a pieno titolo ad eventuali commissioni del Consiglio Scientifico.
I membri onorari devono essere soci dell’Istituto.
3.3 Membri corrispondenti
Il Consiglio Scientifico può cooptare come membri corrispondenti, ancorché non soci dell’Istituto, personalità che si siano distinte nel campo nazionale od internazionale nello studio delle architetture fortificate, nonché esperti nel campo della conservazione, ricerca e restauro del patrimonio fortificato che desiderino contribuire alle attività del Consiglio Scientifico dell’Istituto Italiano dei Castelli.
La procedura di nomina è identica a quella da adottarsi per i membri ordinari di cui al precedente art. 3.1. Essi possono partecipare liberamente ai lavori del Consiglio Scientifico senza obbligo di presenza né diritto di voto. I membri corrispondenti sono cooptati per un mandato di tre anni rinnovabili.
3.4 Distribuzione territoriale e competenze
Il Consiglio Scientifico deve tendere a garantire un’adeguata rappresentanza del territorio nazionale. Ove possibile deve quindi essere assicurata la nomina di almeno un consigliere ordinario o di un corrispondente per ogni sezione. I consiglieri devono inoltre essere selezionati in modo da garantire competenze diversificate nelle discipline attinenti lo studio delle fortificazioni.

Art. 4 Riunioni
Il Consiglio Scientifico è convocato dal suo presidente almeno due volte all’anno e ogni qual volta sia necessario deliberare nelle materie di sua spettanza, quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei membri ordinari, in date e luoghi fissati dal suo presidente e concordati con il presidente dell’Istituto Italiano dei Castelli.
L’avviso di convocazione, comprensivo dell’ordine del giorno, deve essere spedito per corrispondenza, anche telematica, almeno trenta giorni prima della riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione telefonica almeno tre giorni prima della riunione.
Il presidente dell’Istituto partecipa alle sedute del Consiglio Scientifico come membro di diritto.
Le riunioni del Consiglio Scientifico possono essere aperte al pubblico in casi particolari, stabiliti dal presidente del Consiglio Scientifico d’intesa con il presidente dell’Istituto.
Nel caso vengano trattati argomenti di comune interesse, su invito del presidente del Consiglio Scientifico, possono partecipare come uditori alle riunioni anche soci dell’Istituto o persone esterne allo stesso.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei membri ordinari.
Le decisioni del Consiglio Scientifico sono adottate a maggioranza semplice dei membri ordinari e onorari presenti, non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il voto segreto può essere richiesto da almeno 2/3 dei membri presenti.

Art. 5 – Partecipazione
I consiglieri devono partecipare attivamente e regolarmente alle riunioni del Consiglio Scientifico ed ai suoi lavori.
Gli assenti a una seduta hanno la possibilità di inviare note o memorie sugli argomenti trattati in loro assenza. Tali istanze verranno lette nel corso della seduta a cura del segretario del Consiglio Scientifico.
L’eventuale assenza ingiustificata per due riunioni consecutive comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

Art. 6 – Cariche
Le cariche del Consiglio Scientifico sono costituite dal presidente, da tre vicepresidenti e dal segretario. Il loro mandato è di tre anni rinnovabili consecutivamente per non più di una volta.
Il presidente del Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo dell’Istituto Italiano dei Castelli su segnalazione a maggioranza semplice e a scrutinio segreto del Consiglio Scientifico.
Il presidente del Consiglio Scientifico coordina le attività del Consiglio Scientifico e rappresenta l’Istituto sul piano scientifico.
Il Presidente del Consiglio Scientifico durante il suo mandato partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo dell’Istituto Italiano dei Castelli.
Il Consiglio Scientifico elegge tra i suoi membri titolari tre vicepresidenti, che collaborano a vario titolo con la presidenza, in particolare sui temi e problemi delle tre aree di competenza: Nord, Centro, Sud.
In caso di indisponibilità del presidente il vicepresidente più anziano anagraficamente agirà in nome del presidente per tutto il tempo che lo stesso sarà indisponibile.
Il Consiglio Scientifico elegge tra i suoi membri titolari un segretario che agisce di concerto con il presidente ed ha la responsabilità delle verbalizzazioni. Può essere eventualmente coadiuvato, all’occorrenza, da un segretario aggiunto.

Art. 7 – Diffusione delle informazioni
Le informazioni sul lavoro del Consiglio Scientifico sono diffuse tramite pubblicazione cartacea o digitale attraverso: il notiziario Cronache Castellane, la rivista Castellum, le monografie Castella, pubblicazioni specifiche anche delle sezioni interessate, il portale web dell’Istituto Italiano dei Castelli.

Art. 8 – Variazioni ed entrata in vigore
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al presente regolamento, necessarie per migliorare l’adempimento dei compiti istituzionali del Consiglio Scientifico, dovranno essere approvate dai 2/3 dei membri ordinari e onorari del Consiglio Scientifico.
Tali variazioni e/o integrazioni devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’Istituto nella prima riunione utile dopo l’approvazione.
Le stesse entrano in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Norma transitoria
La norma che impedisce ai consiglieri scientifici di rivestire contemporaneamente la carica di membro eletto nel Consiglio Direttivo non si applica ai consiglieri che alla data di approvazione del presente regolamento si trovano nella posizione di consiglieri direttivi eletti fino alla scadenza del loro mandato.