Regolamento delle targhe di segnalazione
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Istituto il 3 Ottobre 1970 a Bari, modificato dal Consiglio Direttivo del 3 giugno 1972 in Falerna Lido e dal Consiglio Direttivo del 25 Ottobre 2009 a Roma.
Art. 1
L’Istituto Italiano dei Castelli istituisce una targa di riconoscimento, da apportare su opere architettoniche fortificate che posseggano i requisiti previsti dal presente regolamento.
Art. 2
Sono requisiti fondamentali ed inderogabili per la concessione della targa di riconoscimento:
a. autenticità dell’opera, la quale non potrà quindi essere frutto di elaborazione storica o di restauro integrativo (salvo che costituisca un documento di basilare importanza per la teorica o la storia della stessa disciplina del restauro architettonico applicato ad opere fortificate);
b. ottima manutenzione dell’opera o delle parti conservate (compresi quindi i ruderi, quando trasmessi all’epoca attuale da un’adeguata profondità storica e non risultato di recente trascuratezza; comunque sistemati in modo approfondito); quando restaurato in parte o in toto, siano state adoperate le tecniche scientifiche più idonee atte a porre in evidenza le parti storicamente valide nel pieno rispetto della “carta del restauro”;
c. permesso di visita, per le parti scoperte (cortili, spalti, giardini, ecc.), a tutti i richiedenti indistintamente, con modalità ed orari almeno periodici da esporsi accanto alla targa di riconoscimento; per le parti coperte di interesse monumentale, a richiedenti che esibiscano la tessera aggiornata di iscrizione all’Istituto Italiano dei Castelli o a parallele associazioni straniere.
d. Quando l’opera castellana ha costituito o costituisce incentivo per attività culturali attraverso manifestazioni qualificate (musei d’armi, d’arte, di costumi, sedi permanenti di convegni e di studio).
Art. 3
La concessione della targa di riconoscimento è proposta dal consiglio di sezione dell’Istituto Italiano dei Castelli entro la cui giurisdizione territoriale l’opera si trova, a seguito di segnalazione meritevole anche di un solo socio.
Sia nel caso di opere di proprietà pubblica che di proprietà privata da verificare a carico della sezione, occorre provvedere preventivamente all’accertamento del gradimento.
La targa deve riportare esclusivamente l’intestazione dell’opera castellana mentre nell’atto ufficiale di comunicazione e motivazione sarà menzionata la proprietà se necessario.
Art. 4
La proposta di concessione della targa può essere avanzata anche direttamente dalla presidenza dell’Istituto, sentito il parere della sezione interessata.
Art. 5
La concessione della targa di riconoscimento è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Istituto Italiano dei Castelli dietro esame delle motivazioni di proposta o di parere inviate dalla sezione, sentito il Consiglio Scientifico, che si esprime sulla base di una relazione di sopralluogo redatta da una Commissione costituita da tre membri, di cui uno indicato dalla sezione proponente.
Art. 6
La deliberazione per la concessione della targa di riconoscimento deve indicare la sussistenza dei requisiti inderogabili previsti dall’art. 2; e può tenere motivato conto anche di altri punti di merito.
La targa, che resta di proprietà dell’Istituto Italiano dei Castelli, viene conferita assieme ad un diploma che contiene una succinta motivazione.
Art. 7
La targa di riconoscimento è concessa a tempo indeterminato, con verifica dello stato dell’opera fortificata attraverso controlli periodici da svolgersi, con le modalità di cui all’art. 12.
L’avente diritto è impegnato a non venir meno ad alcuno dei requisiti inderogabili previsti dall’art. 2 e ad essere iscritto all’Istituto Italiano dei Castelli.
Il Consiglio Direttivo dell’Istituto determina il rimborso delle spese per la concessione della targa: tale contributo è a carico dell’organo proponente.
Art. 8
L’apposizione della targa all’esterno dell’opera fortificata, in posizione chiaramente visibile, costituisce una segnalazione ufficiale dell’Istituto Italiano dei Castelli sull’importanza storico-architettonica dell’opera stessa.
Con tale segnalazione l’Istituto Italiano dei Castelli dà un alto riconoscimento di carattere esclusivamente culturale, e perciò svincolato da qualsiasi altra implicazione o responsabilità di diversa natura nei confronti di persone, enti ed autorità.
Art. 9
La consegna ufficiale della targa deve avvenire in occasione di un evento di particolare rilevanza, organizzato dalla locale Sezione, alla presenza del Presidente dell’Istituto o da un suo delegato e delle Autorità locali.
Art. 10
L’Istituto Italiano dei Castelli conserva un albo nazionale delle opere fortificate cui è stata concessa la targa di riconoscimento, curandone l’aggiornamento e la periodica pubblicazione sui propri organi ufficiali.
Art. 11
Nel caso la targa di riconoscimento venisse ritirata per qualsiasi ragione, essa deve essere restituita all’Istituto Italiano dei Castelli per mezzo della sezione di appartenenza.
Art. 12
Spetta alla sezione, nei cui limiti territoriali si trova l’opera segnalata con la targa di riconoscimento, la vigilanza sulla permanenza dei requisiti in virtù dei quali la targa venne concessa. In ogni caso la sezione è tenuta a verificare, ogni cinque anni, in forma ufficiale e previo sopralluogo, la permanenza di tali requisiti. Di tale stato di fatto verrà redatta apposita relazione, da trasmettere al Consiglio Direttivo Nazionale.
Ove si accerti che anche uno solo di essi è venuto a mancare, la presidenza dell’Istituto inviterà per iscritto l’avente diritto sull’opera ad ottemperare agli impegni previsti dall’art. 7.
Il mancato rispetto di tutti i requisiti entro tre mesi dal formale invito di cui sopra, il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo che è tenuto a deliberare la decadenza dell’assegnazione della targa di riconoscimento.
La deliberazione deve essere comunicata all’interessato che è tenuto a restituire la targa e, se socio, potrà fare ricorso al collegio dei probiviri dell’Istituto Italiano dei Castelli entro trenta giorni dalla comunicazione.
Il collegio dei probiviri provvede e decide in conformità delle norme statutarie.
Art. 13
Le norme del presente Regolamento debbono essere espressamente accettate dall’avente diritto sull’opera fortificata cui viene concessa la targa di riconoscimento.